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Dal 1° febbraio 2010 entra in vigore l'obbligo di marcatura CE per le finestre e porte esterne pedonali. Il produttore, ai fini dell'immissione sul mercato, è tenuto a svolgere determinate attività al termine delle quali potrà redigere la dichiarazione di conformità e quindi marcare CE i propri prodotti.
MARCATURA CE DI FINESTRE E PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E TENUTA AL FUMO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 14351-1
Dal 1° febbraio 2010 entra in vigore l'obbligo di marcatura CE per le finestre e porte esterne pedonali. Dunque il produttore, ai fini dell'immissione sul mercato, è tenuto a svolgere determinate attività al termine delle quali potrà redigere la dichiarazione di conformità e quindi marcare CE i propri prodotti.
Nella maggior parte dei casi il sistema di attestazione della conformità prescritto è il 3 che prevede:
- la predisposizione di un sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC). Tale controllo di produzione consiste nell'individuare e documentare le procedure operative, i compiti e le responsabilità e ha lo scopo di tenere sotto controllo la conformità del prodotto al tipo provato dal Laboratorio Notificato;
- effettuazione delle Prove Iniziali di Tipo (ITT) da eseguire presso un laboratorio notificato.
ECO Certificazioni S.p.A., in qualità di Laboratorio Notificato n° 0714, è in grado di eseguire presso i propri laboratori di Faenza (RA), tutte le prove previste ai fini della marcatura CE.
Una volta attuato il controllo di processo ed effettuate le prove sui prodotti, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità che gli consente di apporre la marcatura CE e che deve comprendere le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante autorizzato all'interno della EEA, e luogo/luoghi di produzione, possibilmente in formato codificato;
b) descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE;
d) disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della presente norma europea);
e) condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego del prodotto in determinate condizioni);
f) nome e indirizzo del(i) laboratorio(i) notificati(i);
g) nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
La dichiarazione di conformità deve essere presentata nella lingua o lingue ufficiali dello stato membro della UE in cui il prodotto deve essere utilizzato.
Il simbolo della marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile in una o più delle posizione seguenti:
- qualsiasi parte idonea del prodotto stesso, purchè sia assicurata la visibilità quando si aprono le ante;
- su un'etichetta attaccata;
- sul suo imballaggio;
- sul/i documento/i commerciale/i di accompagnamento o sulla/e specifica/specifiche tecnica/tecniche pubblicata/e del fabbricante.
Il fabbricante è responsabile dell'affissione della marcatura CE.
Il simbolo della marcatura CE da apporre deve essere conforme alla Direttiva europea 98/68/CE.
Per ulteriori informazioni potete visitare la nostra pagina relativa alla Direttiva 89/106/CEE a questo indirizzo oppure inviare un'e-mail all'indirizzo
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o telefonare allo 0546 624911.
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