La Commissione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il gas Radon e i suoi prodotti di decadimento come sostanze cancerogene del gruppo 1 (in cui figurano anche il fumo di sigarette, il benzene, l'amianto e le altre 75 sostanze cancerogene).
Si stima che il radon possa essere inquadrato al secondo posto, dopo il fumo, come causa per l'insorgenza di tumori polmonari. (Fonte: Radon, Ufficio federale di sanità pubblica di Berna, CH).
Più l'esposizione al radon è alta, più aumenta il rischio di contrarre il tumore. Dal radon ci si può proteggere, ma prima bisogna stabilire con precisione se si è esposti all'inquinante o no.
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Concentrazione di gas Radon nei luoghi di lavoro (Direttiva 96/29/EURATOM, D.L. 241/00)
Il Radon è un gas radioattivo presente in natura. È incolore e inodore ed è prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta del decadimento dell'uranio. Questi elementi sono presenti, in quantità molto variabile, in tutta la crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell'ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione (es. tufo vulcanico) e, in qualche caso, all'acqua. Essendo un gas, il radon fuoriesce dal terreno (o dai materiali da costruzione e dall'acqua), disperdendosi nell'atmosfera ma accumulandosi negli ambienti chiusi.
Le disposizioni di legge
Al momento attuale le Norme di riferimento per la misurazione del gas Radon sono:
Negli edifici residenziali: A livello europeo è in vigore la raccomandazione 90/143/Euratom del 21/02/90 che per gli edifici residenziali esistenti consiglia una soglia d‘intervento di 400 Bq/m³, per quelli nuovi (ancora in fase di progetto) di 200 Bq/m³. In caso di superamento è raccomandata l'adozione di misure per abbassare la concentrazione di radon. In Italia a riguardo non esiste ancora un limite di legge.
Negli ambienti di lavoro: Per questi, in Italia, il 01.01.2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26.05.2000 n. 241 (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.08.2000 N.140/L). È stata così recepita la direttiva 96/29/Euratom del 13.05.96 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che riguardo alle sorgenti naturali di radiazioni (p.es. radon) chiede agli stati membri di individuare le attività lavorative a rischio, di eseguire adeguati controlli e di imporre dei limiti per gli ambienti di lavoro. Il D.L. 241 va ad integrare il D.L. 17.03.1995 n. 230 (in materia di radiazioni ionizzanti) nel quale inserisce il Capo III bis introducendo gli articoli da 10 bis a 10 octies per disciplinare, ai fini della sicurezza dei lavoratori e, ove occorra, della popolazione, le attività lavorative nelle quali sono presenti sorgenti naturali di radiazioni (in particolare prodotti di decadimento del radon, del toron o radiazioni gamma).
I destinatari dell'obbligo
Il datore di lavoro che ha i seguenti obblighi:
fare eseguire le misure di esposizione di radon nei luoghi di lavoro (se con 3 lati dei locali al di sotto del piano di campagna e con tempo di permanenza superiore a 10 ore/mese).
richiedere una relazione tecnica contenente i risultati di misura.
Le misurazioni si eseguono lasciando, per 12 mesi, dei rivelatori passivi a tracce denominati comunemente Cr-39 (uno ogni 50 m2 ) negli ambienti da verificare. Al termine del periodo detti dosimetri vengono analizzati e si determinano i valori di concentrazione di gas radon. L'analisi sui dosimetri e la valutazione delle concentrazioni viene eseguita da un tecnico competente in Radioprotezione. Nel caso le concentrazioni rilevate superino i limiti il tecnico competente formulerà un piano di bonifica.
La soluzione
ECO Certificazioni, con i suoi tecnici è in grado di eseguire i campionamenti in aria con rivelatori a tracce CR-39 e in acqua con scintillatore e di redigere relazioni da parte di tecnici esperti in radioprotezione.