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Direttiva CPD Materiali da costruzione 89/106/CEE, D.P.R. 246/93
 

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  Il nostro servizio  
     
  Sistemi di attestazione della conformità (SAC)
I criteri di controllo della conformità , che variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento, sono i seguenti:
Sistema 1+: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC - Factory Production Control), anche con prelievi di campioni periodici sia dalla fabbrica che dal mercato;
Sistema 1: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC);
Sistema 2+: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT - Initial Type Testing) effettuate sotto la propria responsabilità , e l'intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica;
Sistema 2: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità , rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la propria responsabilità , e l'intervento di un organismo notificato che effettua un'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione (FPC);
Sistema 3: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotto sotto la propria responsabilità ;
Sistema 4: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciate dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT), e un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotti sotto la propria responsabilità .
 
     

  Le disposizioni di legge  
   

La Direttiva 89/106/CEE è una legge comunitaria che prescrive la marcatura CE a tutti i prodotti che entrano nell' "Opera Edile". Ai fini dell'applicazione della Direttiva 89/106/CEE, riguardante la sicurezza dei prodotti da costruzione nelle opere, l'Unione Europea ha demandato al CEN l'elaborazione delle norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni, da applicare nei Paesi dell'Unione. In Italia il D.P.R n. 246/1993 ha recepito tale direttiva e ne è diventato Regolamento di attuazione. Tale D.P.R richiede che tutti i prodotti commercializzati nella comunità europea abbiano obbligatoriamente la marcatura CE entro un determinato periodo; il D.P.R, infatti, all'Art.11 chiarisce che i prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine prescritto, devono essere ritirati dal commercio e non possono essere installati negli edifici.

Marcatura ed etichettatura CE
Il soggetto responsabile dell'applicazione della marcatura CE è il PRODUTTORE. L'etichettatura può essere fatta sul prodotto ove possibile, altrimenti sull'imballo o sui documenti di trasporto; le informazioni che necessariamente devono essere contenute sull'etichetta sono le seguenti:
marcatura di conformit� CE (simbolo CE)
numero di identificazione dell'Organismo Notificato, se applicabile (escluso il sistema 4);
nome o marchio identificativo e indirizzo del produttore;
ultime due cifre dell'anno in cui è stata applicata la marcatura sul prodotto;
eventuale numero del certificato CE (escluso il sistema 4);
numero della norma armonizzata;
descrizione del prodotto;
informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche rilevanti.

     

  I destinatari dell'obbligo  
   
Ogni produttore ha l'obbligo di predisporre e mantenere attivo un "Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica" (FPC), basato su una serie di prove di caratterizzazione (ITT - Initial Type Test). Tali prove sono richiamate nell'Appendice ZA delle norme armonizzate. L'Appendice ZA definisce i requisiti minimi da determinare per dimostrare la conformit� alla norma armonizzata di riferimento. Il produttore dovrà documentare e conservare i risultati delle prove.
     

  La soluzione  
   
ECO Certificazioni è Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE ed è abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo, ispezione iniziale della fabbrica e sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione per famiglia di prodotto.
     

 

 

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 ECO Certificazioni S.p.A. - via Mengolina 33 Faenza (RA) - P.I./C.F.:01358950390